Onorevoli Colleghi! - La riforma dell'ordinamento degli organismi informativi appare necessaria innanzitutto alla luce dei mutamenti intervenuti nel contesto internazionale nel corso di quest'ultimo quindicennio ed è sollecitata dalle nuove drammatiche sfide poste dal terrorismo internazionale. La disciplina vigente, contenuta nella legge 24 ottobre 1977, n. 801, è stata infatti adottata in una fase storica oramai trascorsa, caratterizzata dalla contrapposizione ideologica, politica e militare, tra due blocchi di Paesi contrapposti. L'Italia, in tale delicato contesto, rappresentava la frontiera est del blocco occidentale: un punto nevralgico per gli equilibri geopolitici che connotavano l'assetto bipolare.
      La fine della guerra fredda ha determinato una profonda revisione del concetto di sicurezza nazionale, interna ed esterna. Il Paese si trova oggi ad affrontare rischi per la sicurezza di natura decisamente diversa rispetto al passato. È venuta meno la minaccia rappresentata dall'apparato bellico del patto di Varsavia, mentre, da un lato, è divenuta preminente la minaccia costituita dal terrorismo, nazionale ed estero, alimentato dagli estremismi ideologico-religiosi, dall'altro lato, la criminalità organizzata, interna ed internazionale, dedita al traffico di stupefacenti, di armamenti e, in misura sempre maggiore, di esseri umani attraverso lo sfruttamento dei flussi migratori, condiziona in maniera fortemente negativa la realtà economica e sociale. Ulteriori minacce alla sicurezza sono rappresentate dai tentativi di alterare gli equilibri economico-finanziari; dalle minacce biologiche ed ecologiche; dalla proliferazione di materiali nei settori nucleare, chimico e batteriologico.
      Una riforma del sistema di intelligence deve quindi mirare a porre gli apparati

 

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nelle condizioni di fronteggiare una complessa serie di fenomeni, alimentati dall'instabilità e dalle tensioni del quadro internazionale che non trovano più un argine nell'ordine forzato imposto dalla logica dei blocchi.
      I cambiamenti intercorsi richiedono agli organismi informativi un'opera di intenso aggiornamento culturale e professionale, un'approfondita revisione delle modalità organizzative ed operative, la ridefinizione degli obiettivi e delle priorità in linea con la domanda di sicurezza dei cittadini e gli interessi generali del Paese. La riforma legislativa è in tale senso destinata ad avviare, e non certo a concludere, un processo di trasformazione degli apparati, ponendo le indispensabili premesse di carattere ordinamentale.
      Il Governo D'Alema aveva scelto la strada di una complessiva riforma del settore, attraverso la sostituzione della vigente normativa di riferimento, la citata legge n. 801 del 1977, con un disegno di legge, presentato nel corso della XIII legislatura, dotato di un più ampio ed ambizioso impianto (atto Senato n. 4162). Per la redazione del provvedimento ci si era avvalsi del proficuo lavoro svolto, nella prima parte della legislatura, dalla commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 marzo 1997 e presieduta dal generale Roberto Iucci. La nuova disciplina che con la presente proposta di legge - analoga nei contenuti all'atto Camera 1699, all'esame della I Commissione (Affari costituzionali) nella XIV legislatura - viene riproposta, oltre a risultare fortemente innovativa, dedica uno spazio assai maggiore a temi disciplinati in modo estremamente succinto dalla legge vigente (ad esempio l'ordinamento del personale), e tratta inoltre questioni non considerate dalla vigente normativa. Tra queste ultime vanno menzionate, per il loro particolare rilievo, la disciplina delle garanzie funzionali, delle classifiche di segretezza e del nulla osta di segretezza. Allargare l'ambito della normativa di livello primario rappresenta una scelta, oltre che conforme ai princìpi di legalità e di trasparenza che devono connotare l'organizzazione delle istituzioni democratiche, idonea a fornire maggiori garanzie agli operatori del settore nonché ai cittadini in vario modo coinvolti dall'applicazione della disciplina in questione.
      La proposta di legge definisce in ogni caso una normativa quadro che, pur se più vasta e puntuale di quella vigente, dovrà essere sviluppata attraverso fonti di livello secondario. Tale impianto non solo è conforme agli attuali orientamenti legislativi, ma viene incontro alle esigenze di flessibilità che caratterizzano il settore in cui si interviene.
      Qualsiasi riforma del comparto deve prendere le mosse dalla individuazione delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri. In tutti i Paesi l'organo di vertice del Governo rappresenta il fondamentale referente degli apparati informativi. La proposta di legge (articolo 2) riconosce al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza. La normativa vigente, come un'esperienza di oltre vent'anni ha ampiamente dimostrato, pur attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri analoghe competenze, non sembra averlo in concreto dotato dei poteri e degli strumenti necessari a consentirne l'effettivo l'esercizio. La citata legge n. 801 del 1977 ha in tale senso confermato il preoccupante scarto, già in essere, tra poteri e responsabilità dell'organo, causa non ultima delle deviazioni talvolta registrate nel corso della storia repubblicana. Per ovviare a tale incongruenza, è stata in primo luogo attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina, previa designazione del Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIS), dei vertici di tutti gli organismi informativi ed è stata inoltre prevista (articolo 3) la possibilità di istituire la figura dell'Autorità delegata, un vicepresidente del Consiglio dei ministri, un Ministro senza portafoglio o il Sottosegretario di Stato della informazione per la sicurezza, con il compito di esercitare in via ordinaria le funzioni conferite al Presidente del Consiglio dei ministri, informandolo
 

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peraltro costantemente dell'attività svolta. Alcuni poteri, tra i quali quelli in materia di segreto di Stato, non possono tuttavia essere oggetto di delega e devono venire esercitati direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri. Al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, se nominata, all'Autorità delegata, rispondono direttamente i vertici di tutti gli organismi informativi.
      L'Autorità delegata è, come si è detto, una figura eventuale e non necessaria, poiché il Presidente del Consiglio dei ministri può scegliere di esercitare direttamente tutti i compiti attribuiti alla medesima Autorità. A rafforzare la posizione del Presidente del Consiglio dei ministri contribuisce inoltre la configurazione dei poteri di indirizzo e controllo politico dell'attività informativa, il rapporto di dipendenza dall'autorità politica dell'organismo di coordinamento e delle due agenzie operative nonché il sistema delle relazioni tra gli apparati amministrativi. Per sottolineare ulteriormente il principio della responsabilità politica è previsto che i vertici degli organismi informativi decadano dalla carica in occasione del giuramento del nuovo Governo e possano tuttavia essere nuovamente nominati.
      I poteri di indirizzo, regolazione e controllo dell'attività degli organismi informativi sono affidati ad un organo collegiale: il CIS, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dai Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno nonché dall'Autorità delegata, ove nominata (articolo 4). Al Presidente del Consiglio dei ministri spetta in ogni caso la facoltà di integrare la composizione del CIS invitando alle riunioni altri Ministri. Va sottolineato come l'attuale Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza sia un organo di semplice consulenza e proposta nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre l'istituendo CIS è dotato di poteri assai più incisivi. In tale sede avrà tra l'altro modo di esplicarsi il ruolo dei Ministri dell'interno e della difesa, dai quali cessano invece di dipendere le due strutture operative [gli attuali Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI)]. Il CIS diviene il cuore dell'attività di governo relativa agli organismi informativi e, oltre ad esercitare una funzione di vigilanza, determina le linee di azione, la normativa di livello secondario e l'ordinamento degli organismi informativi. Si tratta di un centro collegiale di direzione, di dimensioni contenute per accrescerne l'efficacia, tradotto operativamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, nonché, qualora nominata, dall'Autorità delegata, cui spetta orientare al più alto livello l'attività, verificarne i risultati e garantire l'unità di programmazione e di azione, adottando le opportune determinazioni di natura politica e amministrativa.
      Viene così disciplinato in modo univoco, senza incorrere nell'attuale frammentazione delle responsabilità, il rapporto degli organismi informativi con l'autorità politica, sia sul piano della titolarità del potere di indirizzo e di regolamentazione di carattere generale, sia sul piano dei legami di dipendenza delle singole strutture. A motivo della sempre maggiore rilevanza della dimensione internazionale dei problemi della sicurezza, il Ministro degli affari esteri è stato incluso tra i membri del CIS.
      La denominazione del CIS, come del resto le definizioni relative agli altri organismi previsti dalla proposta di legge (articolo 1), è indicativa dell'ambito di competenza degli organismi informativi, che sono tenuti a contribuire alla sicurezza dello Stato attraverso una peculiare attività: la raccolta e l'elaborazione di informazioni rilevanti sotto tale profilo. Non va in proposito dimenticato come la tutela della sicurezza rappresenti il fine dell'azione di altri apparati pubblici, i cui compiti sono e vanno mantenuti nettamente distinti da quelli degli organismi informativi. Agli esponenti degli organismi informativi non spetta, in particolare, svolgere attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (articolo 20). Questo comporta, tra l'altro, la necessità di disciplinare le modalità di comunicazione delle
 

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notizie raccolte nel corso dell'attività informativa, individuando i referenti istituzionali interni ed esterni (si pensi all'autorità giudiziaria) al Governo.
      Uno dei principali elementi critici dell'attuale sistema è rappresentato dall'organo di coordinamento (Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza) che risulta privo delle competenze necessarie ad assicurare con efficacia l'unitarietà d'azione delle strutture operative. Questo limite si riflette sul ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri che, nonostante il preminente rilievo dei compiti e delle responsabilità riconosciutigli dalla legge, ha alle proprie dipendenze un apparato organizzativo con compiti inadeguati. La proposta di legge, al fine di porre rimedio a tale situazione, prevede all'articolo 6 la creazione di un Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza (DIGIS), posto alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominata, dell'Autorità delegata, con il compito di coadiuvare l'autorità di governo nell'esercizio delle proprie competenze, anche al fine di assicurare l'unitarietà di programmazione, analisi ed azione delle strutture operative. Nell'ambito del DIGIS è prevista la creazione (articoli 7, 8 e 9) di tre strutture (per il controllo interno, per la tutela amministrativa della segretezza e per la gestione degli archivi) direttamente dipendenti dall'autorità politica. Il DIGIS svolge compiti di coordinamento e di vigilanza sulla base degli indirizzi del CIS e delle disposizioni dell'Autorità delegata, con l'obiettivo di assicurare all'autorità di governo l'effettiva possibilità di dirigere e controllare l'attività degli organismi informativi.
      L'attività di controllo interno, secondo i più recenti orientamenti relativi al complesso delle pubbliche amministrazioni, è rimessa ad un'apposita struttura posta alle dirette dipendenze dell'Autorità delegata (articolo 7). Per gli organismi informativi si tratta di una scelta di estremo rilievo, poiché assicura al Governo la possibilità di verificare l'attività delle strutture avvalendosi di un organismo al quale è affidato esclusivamente tale compito. Sempre al fine di rafforzare i poteri di direzione dell'autorità politica, è stato previsto che i dirigenti delle strutture dedicate alla gestione degli archivi del DIGIS ed alla tutela amministrativa della segretezza (articoli 9 e 8) rispondano direttamente, rispettivamente, all'Autorità delegata ed al Presidente del Consiglio dei ministri. I responsabili delle strutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono tutti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri (comma 3 dell'articolo 2).
      Gli attuali due Servizi, SISMI e SISDE, sono sostituiti, rispettivamente, dall'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI). Le Agenzie vengono poste sotto la vigilanza del CIS (articolo 10) e rispondono direttamente all'Autorità delegata, ovvero, in sua assenza, direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, che ha il compito di attuare gli indirizzi del CIS. L'organizzazione e il funzionamento delle Agenzie sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS.
      L'AISE opera all'estero per difendere l'indipendenza e l'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione provenienti dall'esterno (articolo 11); l'AISI opera in Italia per difendere la Repubblica e le sue istituzioni da ogni pericolo, minaccia o aggressione e da ogni forma di eversione, provenienti dal territorio nazionale (articolo 12). Il criterio fondamentale per individuare la competenza delle Agenzie è quindi rappresentato dall'ambito territoriale di attività. Poiché tuttavia non va trascurato il profondo intreccio esistente tra sicurezza interna ed esterna, oltre al deciso rafforzamento dell'organo di coordinamento, è stabilito che le Agenzie agiscano in cooperazione tra loro e che ciascuna Agenzia possa chiedere di avvalersi dei centri operativi dell'altra. I due articoli da ultimo richiamati individuano con chiarezza la missione delle Agenzie, senza tuttavia individuare i settori di intervento di ciascuna di esse. Si è in tale modo evitato di irrigidire, prevedendoli per legge, i campi di azione delle Agenzie,
 

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preferendo affidare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa deliberazione del CIS e sentito il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza (COPIS), la definizione delle materie di specifico interesse. La normativa proposta consente in ogni caso che la competenza per materia risulti per più di un aspetto coincidente, fermo restando che l'AISE dovrà occuparsi della dimensione internazionale e l'AISI della dimensione interna dei singoli fenomeni, in conformità alla peculiare missione affidata a ciascuna Agenzia. In questo quadro il ruolo del DIGIS dovrà essere quello di evitare le sovrapposizioni, sfruttando invece al massimo le sinergie.
      Si è scelto di garantire alle Agenzie, oltre all'autonomia operativa, anche l'autonomia organizzativa, finanziaria e contabile (articolo 10). Non è stato pertanto creato un unico organismo di intelligence e si è inoltre evitato di prevedere la dipendenza gerarchico-funzionale delle Agenzie dal DIGIS, stabilendo invece che anche i direttori delle Agenzie siano interlocutori diretti dei responsabili politici. L'attività tecnico-operativa svolta dalle Agenzie sembra infatti, da un lato, destinata a svolgersi in modo sufficientemente autonomo da quella del Dipartimento, che non è titolare di funzioni operative, e, dall'altro, sembra implicare profili di tale delicatezza da dover coinvolgere direttamente l'autorità politica. Definire in termini di gerarchia il rapporto tra il DIGIS e le Agenzie avrebbe comportato un accentramento di responsabilità in capo all'autorità di vertice del DIGIS stesso, circoscritto in maniera eccessiva l'autonomia delle Agenzie e compresso il ruolo dell'autorità politica. Un'ulteriore controindicazione, valida a maggior ragione rispetto all'ipotesi di costituire un'unica struttura, deriva dalla consapevolezza che l'attività delle due Agenzie, come già si verifica per gli attuali Servizi, è destinata a svolgersi con modalità sensibilmente diverse in relazione ai differenti contesti, interno in un caso ed internazionale nell'altro, in cui ciascuna di esse si trova ad operare. Con riguardo ai profili di distinzione dell'attività di ciascuna Agenzia, va inoltre sottolineato come, per numerosi aspetti, l'AISE e l'AISI - come oggi del resto avviene da parte del SISMI e del SISDE - siano destinate ad operare, rispettivamente, a supporto dell'amministrazione della difesa e dell'interno, mantenendo quindi rapporti di intensa collaborazione con quelle amministrazioni. Ciò non toglie che l'attività delle Agenzie comporti la trattazione di problematiche che vanno gestite con criteri uniformi nell'interesse dell'istituzione, attribuendo significativi poteri all'organismo di coordinamento.
      La proposta di legge contiene una puntuale definizione dei compiti dell'organo parlamentare di controllo che deve garantire la legittimità e la correttezza costituzionale dell'attività svolta dagli organismi informativi (articolo 5). Al COPIS - per il quale si prevede un numero di componenti inferiore all'attuale al fine di accrescerne l'operatività - viene assicurata la possibilità di esercitare un controllo efficace sull'organizzazione ed il funzionamento degli organismi informativi, salva la facoltà per il Presidente del Consiglio dei ministri di non rivelare determinate informazioni a tutela della sicurezza della Repubblica. Il COPIS è inoltre chiamato a svolgere un ruolo attivo formulando quesiti, proposte e rilievi al Governo, che è vincolato ad una motivata risposta nel più breve tempo possibile.
      Uno dei punti maggiormente sensibili della normativa in materia è costituito dalla disciplina dell'ordinamento e del reclutamento del personale. L'obiettivo di tutelare la riservatezza del personale non può essere perseguito attraverso la rinuncia a qualsiasi forma di selezione per l'accesso agli organismi informativi. Non sono del resto mancate critiche per l'assenza di criteri prestabiliti in materia di assunzione del personale, in particolare di quello non proveniente dalle pubbliche amministrazioni. Negli ultimi anni sono state definite procedure interne di carattere più selettivo, ma è indubbia la necessità di stabilire un nuovo quadro di regole ispirato alla trasparenza ed al rigore. Analoghe esigenze vanno tenute presenti nel
 

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considerare le norme in materia di stato giuridico ed economico. Le peculiari funzioni svolte dagli addetti agli organismi informativi devono infatti essere adeguatamente considerate, ferma tuttavia la necessità di stabilire una disciplina chiara ed equa in materia di progressione giuridica ed economica.
      La proposta di legge (articoli 14 e 15) prevede due distinte modalità di reclutamento del personale degli organismi informativi: il collocamento fuori ruolo o in soprannumero di dipendenti civili e militari dello Stato sottoposti a procedure selettive e l'assunzione di personale a tempo determinato mediante speciali procedure concorsuali. In entrambi i casi viene previsto che il rapporto alle dipendenze degli organismi informativi debba durare dai tre ai sei anni. Al termine di detto periodo il personale è ammesso ad esercitare l'opzione per il passaggio nei ruoli degli organismi informativi, che potrà tuttavia avere luogo solo nei limiti della disponibilità di posti nel ruolo unico degli organismi informativi. La dotazione del ruolo unico non potrà comunque superare il 70 per cento del contingente di personale addetto agli organismi informativi. In tale modo si è cercato di garantire un equilibrio tra l'esigenza di un adeguato ricambio del personale (che consente tra l'altro di avvalersi di professionalità esterne) e quella, di segno opposto, di salvaguardare la specifica professionalità degli addetti agli organismi informativi. Sono inoltre precisati i princìpi in materia di stato giuridico ed economico del personale (articolo 16), destinati ad essere sviluppati dalla fonte regolamentare.
      L'organizzazione e il funzionamento del DIGIS dovranno essere definiti tramite ricorso alla fattispecie regolamentare di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni (articolo 17, comma 2, della presente proposta di legge), mentre per le Agenzie vi provvederà il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, previa deliberazione del CIS. È inoltre previsto che il regolamento di contabilità venga emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel rispetto dei princìpi delle norme di contabilità generale dello Stato e nell'osservanza di specifiche disposizioni aderenti alla realtà dei servizi.
      Un esame di diritto comparato evidenzia come, nei Paesi dotati dei servizi di informazione maggiormente efficaci, la materia delle garanzie funzionali non risulti oggetto di una specifica disciplina. Con la proposta di legge in esame è stata invece compiuta la scelta opposta, nella convinzione che sia opportuno fissare un quadro di regole certe - definendo condizioni e limiti - per lo svolgimento di attività non convenzionali da parte degli organismi informativi, quali, ad esempio, le intercettazioni telefoniche e ambientali e la penetrazione nei domicili. L'opinione pubblica, memore di alcune oscure vicende è - com'è giusto - estremamente sensibile al tema del pieno rispetto del principio di legalità da parte degli addetti al settore. Gli stessi operatori richiedono adeguate forme di tutela che evitino conflitti con le iniziative proprie dell'autorità giudiziaria e delle Forze di polizia. Trattandosi di consentire agli addetti ai servizi di informazione di porre in essere dei comportamenti astrattamente configurati dalla legge come reati, occorre delimitare con sufficiente chiarezza l'ambito di tali attività, senza tuttavia creare una disciplina troppo rigida che risulterebbe difficilmente applicabile. Per quest'ultima ragione non sono state individuate in modo tassativo le condotte autorizzabili, ma si è preferito definire le specifiche procedure da adottare per poter tenere determinati comportamenti, indicando inoltre i beni giuridici comunque non suscettibili di venire offesi (articolo 19). L'attivazione delle garanzie funzionali comporta in ogni caso un pieno coinvolgimento dell'autorità politica e dei vertici degli organismi informativi.
      I molteplici compiti svolti dagli addetti agli organismi informativi richiedono di porre il relativo personale nelle condizioni di agire in contesti diversi fruendo di idonee garanzie. Ciò ha suggerito di introdurre, accanto alla disciplina delle garanzie
 

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funzionali, alcune speciali previsioni a tutela del personale. Così, mentre in linea generale è da escludere che gli addetti agli organismi informativi rivestano la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria, in determinate circostanze è opportuno che sussista la possibilità di attribuire tali qualifiche (articolo 20). È inoltre noto come lo svolgimento dei compiti istituzionali da parte del personale degli organismi informativi richieda talvolta di poter ricorrere ad un'identità di copertura (articolo 21) ovvero di simulare l'esercizio di un'attività economica (articolo 22). Si è ritenuto di disciplinare espressamente tali ipotesi per assicurare che le operazioni si svolgano nel rispetto di criteri predeterminati e vengano portate all'attenzione dell'autorità politica. È apparso inoltre necessario tutelare la riservatezza del personale nei rapporti con l'autorità giudiziaria (articolo 23).
      In materia di segreto di Stato (articolo 24) si è inteso distinguere con nettezza tale concetto da quello di classifica di segretezza. Il segreto di Stato è posto a tutela degli interessi fondamentali della Repubblica e può riguardare oltre che notizie e attività, anche atti, documenti o cose a prescindere dalla loro classifica. Apporre, ovvero opporre, il segreto di Stato spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Ciò non toglie che la definizione di segreto di Stato coincida con la classifica di segreto in quanto i due istituti sono volti a tutelare, sul piano sostanziale, i medesimi interessi. Profilo significativo della nuova disciplina è quello della cessazione automatica del vincolo derivante dal segreto di Stato con il decorso di un determinato periodo di tempo, oltre che in qualunque tempo per decisione del Presidente del Consiglio dei ministri.
      Le disposizioni in materia di tutela del segreto di Stato (articoli 25 e 29) sono in particolare volte a tradurre sul piano legislativo le indicazioni della giurisprudenza della Corte costituzionale, al fine di precludere all'autorità giudiziaria l'utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto nonché, innovando per tale aspetto l'attuale quadro legislativo, a precludere all'autorità giudiziaria la possibilità di utilizzare eventuali altri elementi idonei a rendere conoscibile quanto è oggetto del segreto stesso. Per evitare possibili abusi dell'istituto, è stata espressamente riconosciuta all'autorità giudiziaria procedente la facoltà di sollevare il conflitto di attribuzione. La scelta compiuta intende superare le ambiguità della normativa vigente, rivelatasi tra l'altro fonte di contenziosi, attribuendo al Governo, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, la possibilità di evitare la pubblicità di determinati documenti o singole attività, a tutela dell'integrità e della sicurezza dello Stato. La disciplina della materia assume in tale modo una maggiore trasparenza, chiarendo gli interessi tutelati e gli obiettivi che si intendono perseguire.
      La classifica di segretezza (articolo 26) è un provvedimento amministrativo dal quale discende l'assoggettamento dell'atto o della cosa che ne è oggetto ad un particolare regime per quanto riguarda le possibilità di accesso e le modalità di circolazione, ha una natura oggettiva ed è funzionale alla tutela degli interessi fondamentali della Repubblica. Le classifiche di segretezza vengono ridotte da quattro (segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato) a tre (segretissimo, segreto, confidenziale) - a fini di semplificazione amministrativa ed anche per evitare un eccessivo ricorso all'istituto - e sono attribuite sulla base di precisi parametri ed assoggettate a meccanismi automatici di declassifica con il trascorrere del tempo. Al Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, viene affidata la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza. La tutela amministrativa della segretezza, come in precedenza evidenziato, è affidata ad una specifica struttura del DIGIS, che risponde direttamente all'Autorità delegata ed il cui responsabile è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa designazione del CIS.
      La proposta di legge contiene infine alcune norme di carattere generale in materia di rilascio del nulla osta di segretezza
 

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(NOS), la cui disciplina, com'è noto, deve risultare conforme agli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale. Per conferire trasparenza e certezza all'istituto, viene chiarito che il NOS non va attribuito quando un soggetto non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione e di garanzia per la conservazione del segreto. È inoltre esplicitamente previsto che le Forze armate, le Forze di polizia e le pubbliche amministrazioni collaborino con il DIGIS agli accertamenti necessari per il rilascio del NOS (articolo 27).
      Viene chiarito come la legge non comporti alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato (articolo 28) ed alla sua attuazione sarà possibile provvedere facendo affidamento sugli ordinari stanziamenti di bilancio.
 

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